(massima n. 1)
Il principio per cui, quando una domanda debba essere proposta entro un termine perentorio nei confronti di più contraddittori, è sufficiente la tempestiva proposizione anche nei confronti di uno solo di essi, dovendo poi il giudice provvedere e ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri, opera solo nei casi in cui il giudizio ha inizio (o ex novo, o in una fase o in grado nuovo), non già quando avendo, avuto luogo tale inizio con pretermissione di taluni litisconsorti e avendo il giudice ordinato l'integrazione del contraddittorio, la parte onerata abbia evocato in giudizio solo alcuni litisconsorti, così solo parzialmente osservando il suddetto ordine, non potendo, in tal caso, essere consentita l'assegnazione di un ulteriore termine per il completamento della già disposta integrazione, sia perché difetterebbe in tale ipotesi il presupposto che rende applicabile l'art. 102 c.p.c. (cioè l'introduzione ex novo del giudizio), sia perché l'assegnazione di un ulteriore termine equivarrebbe alla concessione di una proroga del termine perentorio precedentemente fissato, proroga espressamente vietata dall'art. 153 c.p.c.