(massima n. 1)
Il termine perentorio fissato dal giudice per il compimento di atti processuali (nella specie, per la rinnovazione della notifica dell'appello incidentale, ex art. 291 c.p.c.) non può essere sospeso o prorogato, neanche per accordo delle parti, senza che l'interessato abbia provato una difficoltà a lui non imputabile.