(massima n. 1)
In presenza di una comunicazione di cancelleria eseguita a mezzo telefax, ai sensi dell'art. 136, terzo comma, c.p.c., l'attestato del cancelliere, da cui risulti che il messaggio č stato trasmesso con successo al numero di fax corrispondente a quello del destinatario, č sufficiente a far considerare la comunicazione avvenuta, salvo che il destinatario fornisca elementi idonei a fornire la prova del mancato o incompleto ricevimento.