(massima n. 1)
La comunicazione a mezzo posta elettronica dell'ordinanza pronunciata fuori udienza all'indirizzo indicato dal difensore č valida se il destinatario abbia dato risposta per ricevuta non in automatico, documentata dalla relativa stampa, attesa l'esigenza di assicurare la certezza dell'avvenuta ricezione dell'atto da parte del destinatario, in considerazione del carattere sostitutivo della procedura telematica rispetto a quella cartacea, prevista in via generale dagli artt. 136 c.p.c. e 145 disp. att. c.p.c. per la comunicazione degli atti processuali, e della possibilitā di eventuali difetti di funzionamento del sistema di trasmissione.