(massima n. 1)
La mancata assistenza del cancelliere nella formazione del processo verbale di udienza e il difetto di sottoscrizione, da parte dello stesso, del verbale non comportano l'inesistenza o la nullitā dell'atto, perché la funzione del cancelliere ha soltanto natura integrativa di quella del giudice e, comunque, tali mancanze non incidono sull'idoneitā dell'atto al concreto conseguimento degli scopi ai quali č destinato.