(massima n. 1)
Il verbale d'udienza fa fede sino a querela di falso, senza che l'eventuale mancata assistenza del cancelliere nella formazione di esso ovvero il difetto di sottoscrizione da parte dello stesso incida sul concreto raggiungimento degli scopi cui l'atto č destinato e comporti inesistenza o nullitā dello stesso. (Nella specie, si contestava che il pretore avesse dato lettura del dispositivo della sentenza in udienza, cosė come risultante dal verbale della stessa).