(massima n. 1)
La mera mancanza della sottoscrizione da parte del giudice istruttore e del cancelliere del verbale dell'udienza di rimessione della causa al collegio per la discussione non comporta la nullitą anche della sentenza che definisce il giudizio, ove il tenore della decisione non dipenda da tale adempimento formale, dovendo trovare applicazione il principio di cui all'art. 159 c.p.c. secondo cui la nullitą di un atto non comporta quella degli atti successivi che ne sono indipendenti.