(massima n. 1)
Per gli atti introduttivi del giudizio di merito la procura è richiesta affinché il difensore possa esercitare nel processo lo ius postulandi in rappresentanza della parte che la ha conferita; ma non è necessario ai fini della sua validità, che essa sia trascritta nella copia dell'atto notificata alla controparte, occorrendo invece che la procura figuri sull'originale dell'atto stesso depositato in cancelleria, perché risulti rispettato il requisito della tempestività prescritto dall'art. 125, secondo comma c.p.c. Infatti, l'anteriorità del rilascio della procura rispetto alla costituzione dell'attore può desumersi, anche presuntivamente, da qualsiasi altro elemento emergente dagli atti processuali, atteso che la legge non richiede che tale anteriorità risulti da atti formali ed insostituibili (nel caso di specie la S.C. ha ritenuto che l'anteriorità potesse desumersi dal mancato rilievo del difetto di procura da parte del cancelliere, tenuto, ex art. 74 disp. att. c.p.c., a controllare la corrispondenza delle indicazioni esposte nella nota di iscrizione a ruolo con gli atti e documenti effettivamente prodotti dalla parte.