(massima n. 1)
Dal disposto combinato degli artt. 83 e 125 c.p.c. risulta che il rilascio al difensore della procura ad litem può avvenire anche dopo la notifica della citazione o del ricorso, purché anteriormente alla costituzione della parte, intendendosi quest'ultima nel senso del compimento, ad opera dell'interessato, di tutte quelle necessarie attività d'impulso processuale con le quali si esprime la concreta e definitiva volontà di postulare il giudizio, facendo sorgere nel giudice il corrispondente dovere di pronunziarsi sul merito. Nel caso di ricorso inteso a promuovere un giudizio in materia elettorale (a differenza di altri casi di procedimenti che iniziano con ricorso, e in cui basta la presentazione dell'atto stesso perché il giudice sia già tenuto a provvedere nel merito), quel potere-dovere non diviene attuale finché l'istante non abbia notificato il ricorso all'avversario e ottemperato a quant'altro occorre (deposito di copia del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, con la prova dell'avvenuta notifica, unitamente agli altri atti e documenti del processo), a sensi degli artt. 82 e 82 bis del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, nel testo modificato dalla L. 23 dicembre 1966, n. 1147, con l'adempimento di tali incombenti si attua la costituzione in giudizio dell'attore; ed è anteriormente a questa, ancorché in data posteriore alla notificazione del ricorso alle controparti, che l'istante, se non lo ha già fatto, deve e può rilasciare la procura al suo difensore.