(massima n. 1)
La norma dell'art. 125 c.p.c. — che prevede la possibilità di rilasciare la procura al difensore in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata — non è applicabile nei procedimenti promossi mediante ricorso (nell'ipotesi, azione possessoria di reintegrazione), in quanto in questi la costituzione della parte rappresentata coincide con il deposito del ricorso, con la conseguenza che l'eventuale mancanza della procura, al momento di detto deposito, comporta l'inesistenza dell'atto introduttivo, il quale risulta privo di un presupposto indispensabile per la valida instaurazione del rapporto processuale.