(massima n. 1)
La facoltà di rilasciare la procura al difensore, di cui all'art. 125, secondo comma, c.p.c., può essere esercitata pure dopo la notificazione dell'atto di citazione — anche per impugnazione — purché prima della costituzione della parte rappresentata in una qualsiasi delle forme previste dall'art. 83 dello stesso codice, restando all'apprezzamento del giudice del merito accertare l'anteriorità del rilascio rispetto alla costituzione, attraverso ogni elemento atto a garantire la certezza sul punto.