(massima n. 1)
L'anteriorità del rilascio della procura ad litem alla costituzione dell'attore a norma dell'art. 125 comma 2 c.p.c. può presumersi dal mancato rilievo da parte del cancelliere della inesistenza della procura indicata nella nota di iscrizione a ruolo, stante l'obbligo del cancelliere di verificare la corrispondenza della nota di iscrizione a ruolo con gli atti e documenti effettivamente prodotti dalla parte.