(massima n. 1)
Il solaio che divide due unitą abitative, l'una all'altra sovrapposta, costituisce una struttura comune ai proprietari di dette unitą, i quali, pertanto, ai sensi dell'art. 1102 c.c., possono apportarvi modifiche, alla condizione che non venga alterata la destinazione della cosa comune e che non sia impedito all'altro soggetto di farne parimenti uso, secondo il suo diritto.