(massima n. 1)
L'art. 125, secondo comma, c.p.c., il quale, fino al momento della costituzione, consente alla parte attrice di rilasciare procura al difensore, in via di ratifica con effetti retroattivi dell'atto in precedenza notificato dal difensore stesso in suo nome e conto, esige la ritualitą di detta costituzione, ma prescinde dalla circostanza che la medesima avvenga entro la scadenza di cui agli artt. 165 e 347 c.p.c., ovvero successivamente. Pertanto, la riassunzione del giudizio d'appello, originariamente non sorretta da valida procura al difensore, per essere questa apposta su atto difensivo predisposto ma non ancora prodotto in causa, resta convalidata ex tunc, ove tale atto sia allegato in sede di costituzione dell'istante, non rilevando che tale costituzione avvenga in occasione di una seconda riassunzione, effettuata dalla parte medesima o da altre parti dopo che la prima riassunzione non sia stata seguita da iscrizione a ruolo.