(massima n. 1)
La norma dell'art. 125, secondo comma c.p.c., secondo cui la procura al difensore può essere rilasciata anche in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione in giudizio della parte, consente la sanatoria della sottoscrizione dell'atto introduttivo del giudizio da parte di un difensore che, in tal momento, non era fornito di valida procura, ma non si riferisce anche all'ipotesi in cui detto atto sia stato sottoscritto solo dalla parte personalmente. In quest'ultima ipotesi, infatti, l'atto è affetto da nullità assoluta, per violazione dell'art. 82, terzo comma, c.p.c., non sanabile dalla procura successivamente rilasciata.