(massima n. 1)
In tema di procura alla lite conferita, a norma dell'art. 83 comma terzo c.p.c., in calce o a margine dell'atto introduttivo della fase processuale per cui viene rilasciata, fermo restando che il conferimento deve in ogni caso essere, a norma dell'art. 125 c.p.c., anteriore alla costituzione della parte, č irrilevante che la certificazione dell'autografia della sottoscrizione della parte sia redatta in data successiva a quella del conferimento della procura e della opposizione della relativa sottoscrizione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto la nullitā della procura alle liti, tra l'altro anche per la riscontrata non corrispondenza tra la data del rilascio della procura e quella della certificazione della sottoscrizione).