(massima n. 1)
Per la sottoscrizione degli atti di parte ex art. 125 c.p.c. è sufficiente, nell'ipotesi di persone giuridiche, il riferimento alla denominazione in cui si estrinseca la soggettività giuridica dell'ente (nella specie una Srl), mentre non è necessaria l'indicazione del nominativo del titolare dell'organo investito dalla rappresentanza, che ben può essere indicato con la generica dizione di legale rappresentante in carica.