(massima n. 1)
La firma del difensore sugli atti di cui all'art. 125 c.p.c., apposta anche solo sotto la certificazione dell'autenticità della sottoscrizione della parte, ha lo scopo — oltre che di certificare l'autografia del mandato — di sottoscrivere tale atto, con la conseguenza che non sussiste la nullità dell'atto stesso per mancata sottoscrizione del procuratore.