(massima n. 1)
Con riferimento alla disciplina relativa all'utilizzazione dei mezzi di telecomunicazione tra avvocati in ordine alla trasmissione di atti processuali, la leggibilitā della sottoscrizione del mittente č prescritta dall'art. 1 della legge 7 giugno 1993, n. 183, non ai fini dell'esistenza o della validitā dell'atto, ma della possibilitā di considerare la copia ricevuta come conforme all'originale inviato con mezzo telematico, con la conseguenza che la mancanza di tale requisito ha rilievo solo nel caso in cui detta conformitā venga posta in discussione.