(massima n. 1)
La previsione contenuta nell'art. 125, primo comma, c.p.c., come modificato dall'art. 4, comma 8, lettera a), del d.l. 29 dicembre 2009 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24, secondo la quale "il difensore indica il proprio codice fiscale", non č causa di nullitā del ricorso, non essendo, tale conseguenza, espressamente comminata dalla legge, e non potendo ritenersi che siffatta omissione integri la mancanza di uno dei requisiti formali indispensabili all'atto per il raggiungimento dello scopo cui č preposto.