(massima n. 1)
La parte che produce documenti in lingua straniera ha l'onere di produrne anche la traduzione giurata, non essendo consentito al giudice — che non conosca detta lingua — disporre d'ufficio tale traduzione, in mancanza d'istanza della parte interessata a far esaminare i documenti stessi (il cui valore probatorio ex adverso contestato) e tenuta a sopportare le spese della relativa traduzione.