(massima n. 1)
Le sentenze emanate nella regione Friuli-Venezia Giulia (nella specie, dal giudice di pace di Trieste) che non siano tradotte in lingua slovena (in violazione, pertanto, del disposto dell'art. 8 della legge n. 73/1977, di ratifica del trattato di Osimo del 10 novembre 1975), non possono ritenersi affette da nullitā qualora l'omessa traduzione non determini una concreta menomazione del diritto di difesa della parte, in violazione dell'art. 24 della Costituzione, atteso che il principio della tutela delle minoranze linguistiche previsto dall'art. 6 della Carta fondamentale non costituzionalizza i relativi trattati, che rimangono, pertanto, operativi, nel diritto interno, per effetto e con la forza impressa dalla relativa legge di ratifica. (Nella specie, la violazione del diritto di difesa č stata esclusa dal giudice di merito, con sentenza confermata dalla S.C., avendo la parte ricorrente mostrato ampia conoscenza della lingua italiana, come dimostrato dall'azione risarcitoria proposta).