(massima n. 1)
Un fatto puō essere qualificato come notorio qualora, seppure non faccia parte delle cognizioni dell'intera collettivitā, rientri come i particolari geografici o topografici di una cittā nelle circostanze conosciute e comunemente note nel luogo in cui abitano il giudice e le parti in causa. L'addotta inveridicitā di tale fatto non č denunciabile con ricorso per cassazione ma, ricorrendone gli estremi, solo in sede di revocazione.