(massima n. 1)
Ove il giudice del merito abbia posto alla base della decisione un fatto qualificandolo come notorio, tale fatto e la sua qualificazione sono denunciabili in sede di legittimitą sotto il profilo della violazione dell'art. 115, secondo comma, c.p.c. e la Corte di cassazione eserciterą il proprio controllo ripercorrendo il medesimo processo cognitivo dello stato di conoscenza collettiva operato dal giudice del merito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata secondo cui rientrava nella comune esperienza, senza bisogno di prove, il fatto che per l'attivitą di chirurgo fosse essenziale un' adeguata manualitą, e che la relativa professionalitą decadesse in mancanza di esercizio).