(massima n. 1)
Il mancato rinvenimento, al momento della decisione della causa, nel fascicolo di parte di alcuni documenti che questa invoca - nella specie atti di istruttoria penale comprovanti le modalitą del fatto - e che risultano esser stati depositati (art. 87 disp. att. c.p.c.), comporta che il giudice o la decide «allo stato degli atti» - stante la disponibilitą delle prove (art. 115, primo comma, c.p.c.), se non consta l'involontarietą dell'omesso inserimento di essi nel fascicolo di parte al momento della restituzione di questo unitamente alla comparsa conclusionale (art. 169, secondo comma c.p.c.) - o - previa, se possibile, valutazione sulla loro rilevanza - se la predetta omissione dipende dallo smarrimento o sottrazione, anche parziale, di tale fascicolo, deve ordinarne alla cancelleria la ricerca, ovvero dispone la ricostruzione; la violazione di questo obbligo puņ configurare vizio di motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, n. 5 c.p.c.), ma la parte ha l'onere di richiamare nel ricorso il contenuto di tali documenti e di argomentare sulla possibilitą, dal loro esame, di una decisione diversa.