(massima n. 1)
Incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice di appello che esamini una questione non espressamente prospettata nei motivi d'appello, che non possa ritenersi tacitamente proposta, non essendo in rapporto di necessaria connessione con quelle espressamente formulate e non costituendone neppure l'antecedente logico-giuridico. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello, che aveva escluso dal computo dello straordinario dovuto a un dipendente delle Ferrovie dello Stato la voce prevista dall'art. 81 della legge n. 34 del 1970, in quanto essa prevedeva speciali emolumenti per prestazioni lavorative particolarmente gravose o disagiate, benché l'inclusione operata dal giudice di primo grado non fosse stata contestata con i motivi di appello).