(massima n. 1)
l vizio di omessa pronuncia da parte del giudice d'appello č configurabile allorché manchi completamente l'esame di una censura mossa al giudice di primo grado; la violazione non ricorre nel caso in cui il giudice d'appello fondi la decisione su un argomento che totalmente prescinda dalla censura o necessariamente ne presupponga l'accoglimento o il rigetto. Infatti nel primo caso l'esame della censura č inutile, mentre nel secondo essa č stata implicitamente considerata.