Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1076 del 19 gennaio 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

In considerazione dei limiti imposti dall'art. 1102 c.c.al condomino che nell'uso della cosa comune non deve alterarne la destinazione ed impedirne il pari uso da parte degli altri comunisti, č legittima l'installazione da parte del condomino di una controporta, collocata a filo del muro di separazione tra l'appartamento e il ballatoio delle scale sul quale si apre, quando la stessa — non riducendo in modo apprezzabile la fruibilitā del bene comune da parte degli altri condomini — non determini pregiudizievoli invadenze dell'ambito dei coesistenti diritti degli altri proprietari.

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