(massima n. 1)
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 112 c.p.c., in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui consente il rilievo d'ufficio della questione attinente alla legittimazione ad agire in ogni stato e grado del processo; infatti, la legitimatio ad causam non attiene al merito della causa ma alla regolare instaurazione del contraddittorio, la cui sussistenza può essere accertata dal giudice, sulla base della prospettazione offerta dall'attore, sino alla conclusione del processo, col solo limite del giudicato interno, e senza necessità d'impulso delle parti, senza che ciò arrechi un vulnus al diritto di difesa delle stesse.