(massima n. 1)
In tema di compravendita, il potere della parte di disporre delle eccezioni di prescrizione e decadenza dell'azione di garanzia si limita agli elementi costitutivi delle eccezioni stesse, ossia al decorso del tempo e alla volontā di profittare del conseguente effetto estintivo, mentre non concerne l'individuazione del tipo di garanzia applicabile, che č compito del giudice determinare, eventualmente riqualificando la fattispecie dedotta in giudizio (nella specie, garanzia di buon funzionamento, soggetta ai termini ex art. 1512 c.c., in luogo della garanzia edilizia, soggetta ai termini ex art. 1495 c.c.).