(massima n. 1)
In tema di responsabilitā civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli o motore, č rilevabile d'ufficio l'incapienza del massimale minimo di legge, rispetto al danno patito dalla vittima di un sinistro stradale indennizzabile da parte dell'impresa designata per conto del fondo di garanzia vittime della strada.