(massima n. 1)
L'applicazione all'eccezione di prescrizione — la cui essenza è rappresentata dalla richiesta di accertamento dell'estinzione del diritto vantato dalla controparte per il decorso del tempo — del principio secondo cui la parte ha l'onere nel giudizio di allegare i fatti su cui si basano le sue domande o le sue eccezioni ma non anche quello di specificare le norme applicabili (che possono essere individuate dal giudice anche in maniera diversa rispetto alle eventuali deduzioni delle parti) comporta che, nel caso in cui sia eccepita la prescrizione ordinaria decennale (al quale va equiparata l'ipotesi di mancata specificazione del tipo di prescrizione) il giudice può fare applicazione di quella prescrizione più breve che sia effettivamente configurabile (salva l'ipotesi della previsione di una disciplina particolare riguardo ai fatti interruttivi o sospensivi), poiché pone a base della decisione un fatto ricompreso in quello dedotto (decorso di un periodo di tempo più breve di quello fatto valere dalla parte), mentre, in caso di deduzione di una prescrizione breve (già in primo grado, oppure in appello, con ammissibile ridimensionamento della originaria deduzione della prescrizione ordinaria), il giudice, se la stessa non sia effettivamente applicabile, non può applicare una prescrizione di maggiore durata, poiché altrimenti valorizzerebbe un fatto diverso da quello dedotto, con violazione del principio dispositivo.