(massima n. 1)
L'eccezione di prescrizione č validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, e cioč l'inerzia del titolare, a nulla rilevando che chi la invochi abbia erroneamente individuato il termine applicabile, ovvero il momento iniziale o finale di esso: queste ultime infatti sono questioni di diritto, sulle quali il giudice non č vincolato dalle allegazioni di parte.