(massima n. 1)
Il potere-dovere del giudice di qualificare giuridicamente il rapporto controverso incontra un limite nel divieto di pronunciare ultra petita. Pertanto, poiché le ipotesi di interposizione reale e di interposizione fittizia si fondano su situazioni di fatto profondamente diverse, il giudice, allorché gli sia stata dedotta una situazione integrante gli estremi della prima fattispecie, non può accertare d'ufficio se, in base alle risultanze processuali, siano nel rapporto ravvisabili gli estremi costitutivi della seconda.