(massima n. 1)
In tema di simulazione, atteso il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, il giudice non può ritenere la simulazione se nessuna delle parti ne alleghi l'esistenza, incorrendo altrimenti nella violazione dell'art. 112 c.p.c. Tale principio dev'essere coordinato con gli ulteriori limiti stabiliti dalla legge processuale, per effetto dei quali la simulazione, che può essere fatta valere sia in via di azione che di eccezione, nel primo caso dev'essere proposta nel giudizio di primo grado, a pena d'inammissibilità rilevabile anche d'ufficio, mentre nel secondo caso può essere riproposta anche nel giudizio di appello.