(massima n. 1)
Nelle obbligazioni di valore, quale quella di risarcimento del danno determinato da un fatto illecito, gli interessi per il ritardo nel pagamento della somma dovuta costituiscono una componente implicita nella domanda risarcitoria e, come tali, non solo spettano di pieno diritto al danneggiato, anche in assenza di un'espressa richiesta, ma sono dovuti anche in mancanza di una prova rigorosa del mancato guadagno, potendo tale prova essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice ricorrendo a criteri presuntivi ed equitativi, previa valutazione delle circostanze attinenti al caso specifico. (Nella fattispecie, relativa al risarcimento per le lesioni gravi riportate a causa di un incidente stradale, la S.C. ha escluso l'errore della corte di merito per avere questa liquidato, in favore della danneggiata, in mancanza di allegazione e prova, gli interessi per il ritardato pagamento del danno biologico e morale).