(massima n. 1)
In tema di risarcimento del danno, l'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso (primo comma dell'art. 1227 c.c.) va distinta da quella (disciplinata dal secondo comma della medesima norma) riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione. Solo la seconda di tali situazioni costituisce oggetto di una eccezione in senso proprio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 112 c.p.c., mentre, ove il convenuto siasi limitato a contestare in toto la propria responsabilitą, il giudice deve proporsi di ufficio l'indagine sul concorso di colpa del danneggiato, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali si possa desumere la ricorrenza della concausa di danno, salva, pertanto, l'onere di apposita impugnazione per denunciare l'eventuale omissione di tale indagine ed evitare che la questione risulti preclusa nell'ulteriore corso del giudizio.