(massima n. 1)
In tema di chiamata di terzo da parte del convenuto che ritenga il soggetto da lui indicato l'unico effettivamente e direttamente obbligato alla pretesa dell'attore, l'erronea difforme qualificazione dell'azione come chiamata in garanzia impropria ridonda in vizio d'extrapetizione, dacché importa la pronunzia su una domanda diversa da quella sostanzialmente e formalmente proposta con l'atto ex art. 106 c.p.c., con conseguenze diverse in ordine alla estensibilità automatica dell'originaria domanda attorea al terzo chiamato, consentita solo nell'ipotesi di chiamata diretta. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui il condominio convenuto chiami in causa il consorzio appaltatore quale unico responsabile dei danni denunziati dai condomini attori e che, effettivamente, i danni risultino cagionati da gravi difetti dell'edificio condominiale imputabili all'appaltatore, deve dichiararsi la responsabilità di questi ai sensi dell'art. 1669 c.c., di natura extracontrattuale; ciò, da un lato, per escludere la responsabilità del condominio ex art. 2051 c.c. in relazione alla causa d'esonero prevista dalla stessa norma e, d'altro lato, per affermare l'obbligo risarcitorio del terzo chiamato direttamente nei confronti degli attori.