(massima n. 2)
Mentre ogni offerta di adempimento vale ad escludere la mora del debitore, ove quest'ultimo voglia conseguire l'effetto pił ampio della liberazione dall'obbligazione - idoneo a porsi quale presupposto costitutivo per l'eventuale configurazione di un concorso del creditore ai sensi dell'art. 1227, secondo comma, c.c. - č tenuto a far seguire l'offerta reale di danaro (o, eventualmente, di titoli di credito) dal deposito, secondo la disciplina degli artt. 1208 e seguenti c.c., nonché da tutti gli adempimenti conseguenti specificati dall'art. 1212 c.c..