(massima n. 1)
Nel caso di contratto sottoposto a condizione sospensiva, qualora una parte, deducendo che la condizione deve considerarsi avverata — ai sensi dell'art. 1359 c.c. — per essere mancata per causa imputabile all'altro contraente, agisca in giudizio chiedendo la condanna di quest'ultimo all'adempimento della prestazione pattuita, incorre in vizio di extrapetizione la sentenza del giudice di merito che, previa affermazione dell'inadempimento del convenuto agli obblighi imposti dal contratto, lo condanni al risarcimento dei danni, sia o meno tale indadempimento collegato alla inosservanza del dovere delle parti — ax art. 1358 c.c. — di comportarsi secondo buona fede durante la pendenza della condizione.