(massima n. 2)
In tema di invalidità delle delibere di un'associazione non riconosciuta, trova applicazione la disciplina di cui all'art. 2377, ultimo comma, c.c., per cui l'annullamento non può essere pronunciato se vi è stata sostituzione della delibera impugnata con altra presa in conformità alla legge e all'atto costitutivo ; ciò non comporta tuttavia alcuna cessazione automatica della materia del contendere, in quanto, da un lato, la sopravvenuta carenza di interesse che ne è alla base si avvera solo quando tutti i contendenti si diano reciprocamente atto della mutata situazione e sottopongano al giudice conclusioni conformi e, dall'altro, il giudice stesso è tenuto a verificare la avvenuta rimozione della precedente causa di invalidità, dovendo egli accertare ai limitati fini della ratifica-rinnovazione, se la deliberazione ratificante sia immune da vizi, anche se contro di essa non sia stata proposta autonoma impugnativa.