(massima n. 1)
Non viola il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunziato il giudice che, nell'esercizio del potere di interpretazione della domanda, indipendentemente dall'esattezza delle indicazioni della parte e senza mutare gli elementi obiettivi fissati dall'attore, dispone la cessazione della turbativa anziché la reintegrazione nel possesso, dato che la mera turbativa costituisce un minus rispetto allo spoglio e nella domanda di reintegrazione nel possesso č implicita l'istanza di manutenzione dello stesso.