(massima n. 1)
Non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che accoglie la domanda sulla base di una prospettazione che, seppur non espressamente formulata, possa ritenersi tacitamente proposta e virtualmente contenuta nella domanda introduttiva del giudizio e, con particolare riguardo al petitum e alla causa petendi, si trovi in rapporto di necessaria connessione con l'oggetto della lite senza estendere il diritto che l'attore ha inteso tutelare con l'azione proposta. (La S.C. ha escluso il vizio di cui all'art. 112 c.p.c. in un caso in cui, impugnato il licenziamento per violazione dell'art. 2110 c.c. e della disciplina contrattuale del periodo di comporto per malattia, l'annullamento era stato effettuato per violazione dell'art. 3 della legge n. 604/1966 in relazione all'impossibilitą sopravvenuta della prestazione, non avendo il datore di lavoro, prima del licenziamento, provveduto a ricercare in ambito aziendale mansioni diverse cui adibire il lavoratore).