(massima n. 1)
Viola il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato il giudice che estende d'ufficio gli effetti favorevoli della sentenza, pronunciata tra il creditore e uno dei debitori in solido, agli altri coobbligati, atteso che l'art. 1306, secondo comma, c.c. non ammette una efficacia immediata, nei confronti dei coobbligati rimasti estranei al giudizio, della sentenza a loro favorevole, ma attribuisce semplicemente ad essi il potere di avvalersene.