(massima n. 1)
Non può ravvisarsi vizio di extrapetizione, nella pronuncia del giudice del merito il quale — essendo stata eccepita l'usucapione decennale — esamini e decida, sulla base degli effettuati accertamenti e degli acquisiti dati probatori, l'eccezione ai sensi dell'art. 1158 c.c., anziché in forza dell'art. 1159, ed affermi l'avvenuta usucapione ventennale, qualora il decorso del più ampio termine sia stato oggetto di specifiche allegazioni e di prove ufficialmente introdotte in causa.