(massima n. 1)
Per causa petendi idonea ad identificare la domanda della parte, non debbono intendersi già le ragioni giuridiche addotte a fondamento della pretesa avanzata in giudizio, bensì l'insieme delle circostanze di fatto che la parte pone a base della propria richiesta. È infatti compito precipuo del giudice la corretta identificazione degli effetti giuridici scaturenti dai fatti dedotti in causa; sicché l'enunciazione che la parte faccia delle ragioni di diritto su cui la sua pretesa si fonda può valere a circoscrivere la cognizione del giudice solo nella misura in cui essa stia a significare che la parte medesima ha inteso trarre dai fatti esposti soltanto quelle e non altre conseguenze giuridiche