(massima n. 1)
Ai fini della identificazione della causa petendi posta dalla parte a base della domanda non rilevano tanto le ragioni giuridiche addotte a fondamento della pretesa avanzata in giudizio, bensì l'insieme delle circostanze di fatto che la parte pone a base della propria richiesta, sicché è compito precipuo del giudice la corretta identificazione degli effetti giuridici scaturenti dai fatti dedotti in causa. Ne consegue che la enunciazione formulata dalla parte delle ragioni di diritto su cui la sua pretesa si fonda può valere a circoscrivere la cognizione del giudice solo nella misura in cui essa stia a significare che la parte medesima ha inteso trarre dai fatti esposti soltanto quelle e non altre conseguenze giuridiche. (Nella specie è stata cassata, perché affetta da extrapetizione, la sentenza che, nell'accogliere la domanda subordinata di risarcimento del danno lamentato dall'attrice in conseguenza della costruzione realizzata in violazione delle distanze prescritte dall'art. 873 c.c., dedotta a fondamento dell'azione, aveva individuato il pregiudizio nella diminuzione di panoramicità e di amenità-derivante dallo stesso manufatto — che, non essendo stata mai prospettata in giudizio, esulava dal thema decidendum).