(massima n. 1)
Il vizio di ultra o extra petizione ricorre soltanto quando il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri qualcuno degli elementi obiettivi dell'azione (petitum o causa petendi), attribuendo o negando a taluna delle parti un bene diverso da quello richiesto e non compreso nemmeno virtualmente o implicitamente nella domanda, o sostituendo l'azione espressamente o formalmente proposta con una diversa, fondata su fatti diversi o su una diversa causa petendi, con la conseguente introduzione nel processo di un nuovo o diverso titolo, accanto a quello posto dalla parte a fondamento della domanda, e di un nuovo tema di indagine. Non incorre in tale vizio il giudice che, adito in riassunzione abbia pronunziato su tutta la domanda gią proposta innanzi al giudice dichiaratosi incompetente e non sulle sole diverse conclusioni formulate nell'atto di riassunzione, atteso che in caso di riassunzione il processo continua a norma dell'art. 50 c.p.c.