(massima n. 1)
La pronuncia, con cui il giudice del merito, per effetto dell'erroneo apprezzamento degli atti processuali, ha escluso la proposizione di una specifica domanda giudiziale, non viola l'art. 112 c.p.c., ma realizza un errore nella ricostruzione dell'effettivo contenuto dell'atto processuale, attivitā, questa che compete al giudice di merito nell'esercizio di un proprio potere e che č sindacabile in sede di legittimitā esclusivamente sotto il profilo di motivazione.