(massima n. 1)
Il mancato esame di un'istanza istruttoria può dar luogo al vizio di omessa o insufficiente motivazione solo quando l'istanza attenga a circostanze che, con giudizio di certezza e non di mera probabilità avrebbero potuto indurre ad una decisione diversa da quella adottata. (Nella specie, il giudice di merito, adito da un giornalista radiotelevisivo con domanda di risarcimento del danno, anche alla reputazione professionale, per la mancata promozione alla qualifica superiore di caposervizio, a seguito di procedura concorsuale svoltasi in asserita violazione delle regole di correttezza e buona fede, in quanto sarebbero stati scelti criteri di valutazione tali da favorire altro concorrente politicamente «lottizzato», aveva negato ingresso alla prova testimoniale mirante a dimostrare che in occasione di altro scrutinio il datore di lavoro aveva adottato un criterio diverso di valutazione, che ove nuovamente adottato avrebbe comportato la promozione dell'attore. La S.C. nel confermare la decisione ha osservato che, costituendo la scelta del parametro di valutazione nelle procedure di promozione facoltà discrezionale del datore di lavoro, l'adozione di un criterio, che sfavorisca uno degli aspiranti favorendone un altro, non può dirsi contraria ai criteri di correttezza e buona fede, ove comunque si tratti, come nella specie, di un criterio di natura oggettiva e perciò facilmente verificabile, e non si dimostri altresì che esso sia stato adottato esclusivamente nella tornata concorsuale cui ha partecipato il dipendente prescelto, e non per altri scrutini svoltisi nel medesimo periodo).